Riccione-Pisa: accettato il ricorso
Scritto da Lorenzo Vannozzi
Mercoledì 10 Febbraio 2010
GARA DEL 17 GENNAIO 2010 VALLEV. RICCIONE–PISA
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. PISA 1909
osserva:
- la società reclamante chiede che alla società VALLEVERDE RICCIONE sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, comma 5, lettera a) del 114 C.G.S., per avere un proprio calciatore, CRISTIANO LAPI, preso parte alla gara di cui all'oggetto con la maglia numero 5 nonostante lo stesso fosse stato squalificato per una gara con Comunicato Ufficiale n. 96 del 13 gennaio 2010. Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto. Dall’esame degli atti (referto arbitrale della gara VALLEVERDE RICCIONE – PISA C.U. n.96 del 13.01.2010) risulta che il calciatore LAPI, espulso dal campo nel corso della gara VALLEVERDE RICCIONE – ROVIGO CALCIO, disputatasi il 10 gennaio 2010, non aveva, all’atto della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, ancora scontato la sanzione inflittagli di cui al C.U. n.96 del 13 gennaio 2010. Considerato che ai sensi dell’art.22 comma 2 C.G.S. le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale e che nel caso di specie dal 14 gennaio al 17 gennaio 2010 la società VALLEVERDE RICCIONE non ha disputato alcuna gara; tenuto conto che l’art.17 comma 5 lett. A) C.G.S. dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara calciatore squalificato debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara; P.Q.M.
delibera:
1. di accogliere il reclamo;
2. di infliggere alla società VALLEVERDE RICCIONE la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: VALLEVERDE RICCIONE – PISA 1909 0-3;
3. di non addebitare la tassa di reclamo.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. PISA 1909
osserva:
- la società reclamante chiede che alla società VALLEVERDE RICCIONE sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, comma 5, lettera a) del 114 C.G.S., per avere un proprio calciatore, CRISTIANO LAPI, preso parte alla gara di cui all'oggetto con la maglia numero 5 nonostante lo stesso fosse stato squalificato per una gara con Comunicato Ufficiale n. 96 del 13 gennaio 2010. Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto. Dall’esame degli atti (referto arbitrale della gara VALLEVERDE RICCIONE – PISA C.U. n.96 del 13.01.2010) risulta che il calciatore LAPI, espulso dal campo nel corso della gara VALLEVERDE RICCIONE – ROVIGO CALCIO, disputatasi il 10 gennaio 2010, non aveva, all’atto della partecipazione alla gara di cui all’oggetto, ancora scontato la sanzione inflittagli di cui al C.U. n.96 del 13 gennaio 2010. Considerato che ai sensi dell’art.22 comma 2 C.G.S. le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale e che nel caso di specie dal 14 gennaio al 17 gennaio 2010 la società VALLEVERDE RICCIONE non ha disputato alcuna gara; tenuto conto che l’art.17 comma 5 lett. A) C.G.S. dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara calciatore squalificato debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara; P.Q.M.
delibera:
1. di accogliere il reclamo;
2. di infliggere alla società VALLEVERDE RICCIONE la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: VALLEVERDE RICCIONE – PISA 1909 0-3;
3. di non addebitare la tassa di reclamo.
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 10 Febbraio 2010 )







