CHIOGGIA VIETATA AI PISANI
Scritto da Lorenzo Vannozzi
Martedì 10 Novembre 2009
Ordine del Prefetto di Venezia
TRASFERTA VIETATA AI PISANI
Il provvedimento, molto restrittivo, prevede inoltre la vendita dei biglietti ai soli residenti nella provincia di Venezia.
Nel tardo pomeriggio è arrivato in sede l'ordine del Prefetto di Venezia, Lepri Gallerano, che in pratica vieta la trasferta ai tifosi pisani in occasione della partita Chioggia Sottomarina-Pisa in programma domenica allo stadio "Aldo e Dino Ballarin" di Chioggia. Nel comunicato, inviato per conoscenza al Questore di Venezia, al Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, al Prefetto di Pisa ed al sindaco di Chioggia, si legge che "la Prefettura di Venezia considerato che l'Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive con determinazione nr. 39/2009 ha rinviato alle valutazioni del Comitato Nazionale di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive l'eventuale inidviduazione di provvedimenti interdittivi da adottare in occasione della partita di calcio Chioggia Sottomarina-Pisa presso lo stadio Ballarin di Chioggia in data 15 novembre 2009; vista la determinazione nr. 38/2009 del 4 novembre 2009 con cui il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, in considerazione delle valutazioni effettuate sulla base delle attuali e concrete informazioni acquisite in merito all'incontro di calcio Chioggia Sottomarina-Pisa in data 15 novembre 2009 ha adottato le seguenti prescrizioni: eliminazione del settore ospiti e possibile riutilizzazione dello stesso per favorire la presenza allo stadio di particolari categorie di spettatori (famiglie, ragazzi delle scuole, associazioni di anziani etc.); vendita dei tagliandi ai soli residenti in questa provincia; incedibilità del titolo". Inoltre vista la nota, al fine di dare concreta attuazione alle suddette prescrizioni, ha chiesto di prevedere il divieto di cessione degli abbonamenti, nonchè l'adozione a carico della predetta società sportiva di misure organizzative inerenti la vendità dei biglietti e visto l'articolo 2 del T.U.L.P.S. si ordina alla società AC Chioggia Sottomarina l'adozione delle seguenti prescrizioni: eliminazione del settore ospiti ed eventuale riutilizzazione come sopra; vendita dei tagliandi ai residenti nella sola provincia di Venezia e a tal fine l'Ac Chioggia Sottomarina all'atto della vendita dei biglietti potrà richiedere l'esibizione di un documento al mero scopo di accertare tale requisito; incedibilità del titolo; divieto di cessione degli abbonamenti. Venezia 9 novembre 2009. Il Prefetto Lepri Gallerano







